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Ordinanza — n. 12614/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug-impaired driving conviction, rejecting non-prosecution claim and license revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for dangerous driving while under the influence of drugs. The appellant argued for a statutory exemption based on minor harm and requested the suspension of the license be extended to its revocation. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly applied the test for minor harm and that license sanctions are administrative measures distinct from criminal penalties.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 223, 224 c.d.s.: The exemption for minor harm requires assessing only relevant elements of the act, and administrative license sanctions remain applicable even when the criminal penalty is conditionally suspended.

Parole chiave

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minor harm exemption dangerous driving drug influence license revocation administrative sanction conditional suspension inadmissible appeal opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
A sostegno del ricorso denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, nonché la mancata estensione della disposta sospensione condizionale della pena anche alla revoca della patente di guida.
Art. 133 c.p.
Va però rilevato che i giudici di merito hanno escluso il hconoscimento della particolare tenuità del fatto richiamando i canoni di cui all'art. 133 cod.
Art. 1, comma 1, lett. c) n.1 d.lgs 10/10/2022, n.150
A sostegno del ricorso denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, nonché la mancata estensione della disposta sospensione condizionale della pena anche alla revoca della patente di guida.
Art. 223 C.d.S.
La loro natura amministrativa si palesa sia dalla disposizione di cui all'art. 223 C.d.S, laddove si prevede il potere della sospensione cautelare della patente in capo al Prefetto, sia dalla lettera dell'art.
Art. 224, comma 3 C.d.S.
Art. 224, comma 1 C.d.S.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 186 Cost.
art. 131 bis cod. pen
Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Va però rilevato che i giudici di merito hanno escluso il hconoscimento della particolare tenuità del fatto richiamando i canoni di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - n. 30515 del 02/05/2023, Muftah
Sez. 6 - n. 55107 del 08/11/2018
Sez. 7 - Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022
Sezioni Unite, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio
Sezioni Unite, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA FABIO nato a NAPOLI il 15/09/1995 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Perna Fabio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo' ha condannato per il reato di cui all'art. 590 bis, cornmi 1, 2 e 8 cod. pen. commesso ai danni della trasportata Crispino Ilaria e del pedone Orecchio Viviana in violazione di norme del codice della strada e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. A sostegno del ricorso denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, nonché la mancata estensione della disposta sospensione condizionale della pena anche alla revoca della patente di guida.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all'art. 131 bis cod. pen. va premesso che la novella legislativa di cui all'art. 1, comma 1, lett.

c) n.1 d.lgs 10/10/2022, n.150, ha ridisegnato i limiti di applicabilità dell'istituto in senso più favorevole al reo, estendendo la possibilità di riconoscere la minima offensività del fatto anche nei casi di reati puniti con la pena non superiore nel minimo a due anni. Il riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto sarebbe quindi possibile nel caso in esame, non ostandovi il limite edittale previsto dalla norma così come modificata. Trattandosi di lex mitior, si applica ai fatti di reato commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma citata (Sez. 1 - n. 30515 del 02/05/2023 , Muftah, Rv. 284975 -01).

Va però rilevato che i giudici di merito hanno escluso il hconoscimento della particolare tenuità del fatto richiamando i canoni di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento alle concrete modalità della condotta (e cioè l'aver circolato nel cuore di un centro abitato in stato di alterazione da cannabinoidi a velocità superiore al limite consentito), alla gravità della colpa e alle rilevanti conseguenze dannose provocate. Orbene, è indirizzo consolidato di questa Corte che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01;

Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Infine, sempre in ordine alla tematica inerente al riconoscimento dell'art. 131 bis, è totalmente priva di pregio la considerazione circa la valutazione, prevista dalla novella legislativa citata, della condotta susseguente al reato, posto che il ricorrente nulla è stato dedotto in ordine ad elementi apprezzabili sotto il profilo richiamato ( risarcimento o condotte riparatorie poste in essere personalmente dall'imputato). Anche la doglianza relativa alla revoca della patente è manifestamente infondata.

Le sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida sono introdotte a fini specificamente interdittivi, con finalità preventive, rivolte a tutelare la sicurezza della circolazione e, di conseguenza, l'incolumità pubblica. La loro natura amministrativa si palesa sia dalla disposizione di cui all'art. 223 C.d.S, laddove si prevede il potere della sospensione cautelare della patente in capo al Prefetto, sia dalla lettera dell'art. 224, comma 3 C.d.S., che stabilisce la competenza del Prefetto in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa, qualora il reato da cui essa consegue sia estinto per prescrizione, previo accertamento della sussistenza della violazione, che, infine, dalla previsione, di cui all'art. 224, comma 1 C.d.S., che dispone l'adozione da parte del Prefetto della revoca o della sospensione della patente di guida per la durata determinata dal provvedimento giurisdizionale di condanna, ancorché la relativa pena sia condizionalmente sospesa (cfr.

Sezioni Unite, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio). In particolare, quest'ultima disposizione dimostra la natura amministrativa della sospensione della parente di guida, posto che la sospensione condizionale della pena, incidente sulle sanzioni di natura penale, non si estende, per espressa volontà legislativa, alla sanzione accessoria interdittiva in esame.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024