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Ordinanza — n. 12610/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissible grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, citing the specific grounds required for challenging plea bargaining sentences. The appellant argued for a lack of reasoning, but the court noted that only specific issues like the defendant's will or legal qualification are permissible under the new law. Consequently, the appeal was rejected because the alleged defect did not fall within the narrow scope of admissible review.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargaining sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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plea bargaining appeal admissibility grounds Cassazione Rome procedural defect penal code provisions responsabilità penale dei minori procedura di protezione degli adulti minorenne con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRANMAN SOLTAN ANTAR IBRAHIM nato il 16/08/2004 avverso la sentenza del 20/10/2023 del TRIBUNALE di MILANOjagto avviso allé[5-aTtir, udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di mancanza e illogicità della motivazione.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 III Consigliere estensore jIl r sidente ui