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Ordinanza — n. 12608/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as excessive penalty claim does not fit statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the excessive penalty argument failed to meet statutory requirements. The appellant claimed the sentence was excessive under Article 81 of the Code of Criminal Procedure, but the prosecution and defendant had already opted for a plea bargain before the appeal deadline. The court determined that only specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality are permissible for cassation appeals post-plea bargain.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Post-plea bargain appeals are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding excessive penalty claims.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility excessive penalty claim plea bargain limitations statutory grounds restriction procedural time limits imputazione per reati di stupefacenti aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Bonanno Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa í'r 15 - ~ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90
dal Tribunale di Messina in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Art. 81 c.p.p.
L'esponente deduce vizio di motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta in riferimento agli aumenti ex art. 81 cpc cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, Law 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6,2017 n.
Art. 1, comma 51, Law 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6,2017 n.
Art. 143, comma 2-bis c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Bonanno Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa í'r 15 - ~ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FILIPPO nato a MESSINA il 30/01/1981 avverso la sentenza del 04/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA/ dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della deciisione 1. Bonanno Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa í'r 15 - ~ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta in riferimento agli aumenti ex art. 81 cpc cod. Pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6,2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 LI Co