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Ordinanza — n. 12607/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite grounds limited by the 2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the grounds cited did not fall within the permissible scope of cassation review. The appellant argued a lack of reasoning regarding acquittal conditions under Article 129 of the Penal Code, but the prosecution and defendant had already opted for a plea bargain before the 2017 reform. Consequently, the court held that only specific limited grounds, such as the defendant's will or legal qualification errors, are admissible for appeals against plea bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to grounds concerning the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility 2017 procedural reform limited grounds review legal qualification error legittimazione a ricorrere legittimazione a contestare licenza riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Meli Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa -izintigi2à ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73 comma 1 DPR 309/1990
dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990.
Art. 129 cod. pen.
L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché non erano state valutate le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché non erano state valutate le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod pen.
Art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103
art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
art. 444 cod. proc. pen
Meli Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa -izintigi2à ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI MASSIMO nato a TARANTO il 06/05/1974 avverso la sentenza del 29/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOi dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta 'dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Meli Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa -izintigi2à ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché non erano state valutate le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62„ della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il onsigliere estensore Il Presfignte