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Ordinanza — n. 12606/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for cocaine trafficking as inadmissible due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Angeletti Eros inadmissible for failing to provide specific grounds for challenging the lower court's denial of a minor offense status. The appellant merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal regarding the quantity and frequency of his drug possession. The court ruled that such generic repetitions constitute a lack of specificity under criminal procedure law, rendering the appeal non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces reasons already discussed and rejected by the court below without offering new, specific arguments or evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds cocaine trafficking minor offense repetition of arguments Italian criminal procedure code accertamento inesatto dei fatti errore giudiziario corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
D.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n.26764 del 20/4/2023
e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandosi di procedimenti per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023, Rv.284786).
sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011
pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013
sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
sez. 4, n. 3470 del 3/7/2007
sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
Sez. U -, n. 51063 del 27/09/2018
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELETTI EROS nato a ROMA il 07/08/1990 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Angeletti Eros ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui alli 73, comma 1, d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990.

Va preliminarmente rilevato, in ordine alla nota depositata dalla difesa con la quale si dichiara di aderire alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, che il presente procedimento è trattato con il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. e che pertanto sono prive di effetti le istanze di rinvio, trattandosi di procedimenti per i quali non è prevista la presenza del difensore (sez. 5, n.26764 del 20/4/2023, Rv.284786).

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al possesso della cocaina, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutteSez.

U -, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo ( cocaina pari a gr,167,9 di principio attivo da cui era possibile ricavare 1.119 dosi da immettere sul mercato), ma anche il fatto che, per stessa ammissione dell'Angeletti, non si trattava della prima volta in cui egli si prestava a custodire quantitativi di droga non certo irrisori, sì da poter facilmente dedurre che la capacità dell'imputato di contribuire alla diffusione della droga non fosse affatto episodica, occasionale e non professionale.

Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 I