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Ordinanza — n. 12603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of motivation and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the trial court lacked sufficient reasoning regarding the personal use exception and the sentencing calculation. The court rejected these claims, stating that the lower court's reference to prior investigative findings satisfied the motivation requirement and that the evidence of drug quantity and location justified the conviction and penalty.

Regesto Legislator

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Art. 73 DPR 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The obligation to motivate judgments can be fulfilled by reference to other procedural acts when they contain an essentially descriptive or reconstructive content of the shared reality; possession of quantities exceeding tabular limits does not automatically presume non-personal use but can legitimately contribute to concluding trafficking intent when combined with other circumstances.

Parole chiave

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drug trafficking conviction lack of motivation personal use exception sentencing discretion procedural inadmissibility DPR 309/1990 Cassation appeal esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 DPR 309/1990
Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett.
Art. 73-bis, comma primo, lett. a), DPR n. 309 del 1990
Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett.
Art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost., sent. n. 186 del 2000
articolo 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019
Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010
Sez. 4, sentenza n. 719112018
questa Sez. 4, sentenza n. 719112018, Rv.
Sez. 6, n. 44419/2008
272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv.
Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014
ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv.
Sez. 3, n. 19441 del 27 gennaio 2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE ANTONIO nato a PORTICI il 15/01/1965 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 3 ottobre 2023 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 10 maggio 2023 nei confronti di Ascione Antonio per il reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990, commesso in Napoli il 21 dicembre 2022. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla motivazione per relationem della sentenza, alla mancata configurazione del fatto come uso personale, alla errata commisurazione della pena.

Il primo motivo, con il quale si lamenta la assoluta mancanza di motivazione, è manifestamente infondato. La Corte territoriale si è infatti richiamata per relationem alla ricostruzione del fatto, dandosi atto della sostanziale assenza di contestazione su punto e stanti le risultanze acquisite nell'ambito delle indagini preliminari, valutabili in virtù del rito scelto. Va ricordato che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione (Sez. 5 - , n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770 Sez. 3, n. 12464 d& 04/03/2010,Rv. 24646).

Il secondo motivo è riproduttivo della censura relativa al dedotto uso personale, già adeguatamente vagliata dai giudici di merito. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 719112018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale delta detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

I giudici d'appello, con motivazione in linea con i suddetti principi, hanno chiarito che le modalità concrete che avevano portato al sequestro (la presenza dell'imputato nella piazza di spaccio, il rinvenimento di due panetti cli sostanza da cui erano ricavabili più di 2500 dosi), erano tutti indici che, complessivamente considerati, attestavano la destinazione a terzi della sostanza stupefacente. terzo motivo, attinente al trattamento punitivo, è manifestamente infondato, Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi).

Nessuna illogicità si coglie nel chiaro ragionamento dei giudici di merito in ordine alla dosimetria della pena inflitta all'imputato.La Corte ha argomentato sul punto con idonea e non illogica motivazione, dando atti della gravità del fatto, del contesto criminale in cui era inserito il prevenuto e dell'esistenza di precedenti specifici ai fini della commisurazione della pena. All'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C.

Cost., sent. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20-03-24