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Ordinanza — n. 12601/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction where refusal to breath test constitutes a separate instant crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for refusing a breathalyzer test. The defendant argued the lower court lacked logic for finding guilt when police officers admitted they did not have an alcohol meter available at the scene. The court ruled that the unavailability of the device is irrelevant because the suspect's refusal to be taken to the nearest police station immediately constituted a separate instant crime upon the officer's request. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 4, CdS; Art. 186, comma 7, CdS: The refusal to undergo alcohol testing constitutes a separate instant crime that is perfected by the suspect's manifest unavailability to the officer, regardless of the immediate unavailability of the measuring device.

Parole chiave

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drunk driving breathalyzer refusal instant crime police procedure Cassazione appeal alcohol testing procedural costs pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 4, CdS
Detta circostanza, infatti, non può far ritenere lecito il rifiuto espresso dall'imputato il quale, a norma di legge ( art. 186, comma 4, Cds) può essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando.
Art. 186, comma 7, CdS
Detta circostanza, infatti, non può far ritenere lecito il rifiuto espresso dall'imputato il quale, a norma di legge ( art. 186, comma 4, Cds) può essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792 - 01
Va invero rammentato che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente (Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792 - 01;
Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv. 262162 - 01
Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv. 262162 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINCU DORIN nato il 08/08/1980 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';Motivi della decisione 1. Tincu Dorin ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, CdS.. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione inquanto il reato sarebbe stato ritenuto sussistente pur se gli agenti intervenuti in loco avevano affermato di non avere a disposizione l'etilometro.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata reca congrua motivazione del tutto priva da vizi di illogicità manifesta, considerando che, sulla base delle testimonianze degli ufficiali di PG, l'imputato, fermato mentre conduceva la propria autovettura a zig zag con evidente pericolo per la circolazione, presentandosi in stato di alterazione e con alito vinoso, aveva opposto il proprio rifiuto a sottoporsi all'accertamento del tasso alcolimel:rico. Aggiunge l'impugnata pronuncia che risulta irrilevante la non immediata disponibilità dell'etilometro da parte degli agenti intervenuti.

Detta circostanza, infatti, non può far ritenere lecito il rifiuto espresso dall'imputato il quale, a norma di legge ( art. 186, comma 4, Cds) può essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando. Orbene, il predetto imputato, secondo la pacifica ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, si era strenuamente dichiarato inclisponibile a sottoporsi all'accertamento. Va invero rammentato che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente (Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792 - 01;

Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv. 262162 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend