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Ordinanza — n. 12597/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug driving conviction, correcting sentencing reasoning via amendment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the timing of the police report and the reliability of blood tests. While the conviction for driving under the influence was upheld based on established police records and high drug levels, the court identified a procedural error in the lower court's refusal to consider alternative sentencing measures. Consequently, the judgment was corrected to remove the erroneous statement that no alternative penalties were applicable, as the appellant had not formally requested them during the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 619, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 153; The court may correct a lower court's judgment to remove erroneous statements regarding the applicability of alternative sentencing measures when the defendant has not formally requested such measures during the appeal proceedings.

Parole chiave

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driving under influence alternative sentencing measures inadmissible appeal judgment correction drug possession procedural error transitional law verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
Va quindi disposta, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., la rettifica della sentenza impugnata, trattandosi di un errore di diritto nella motivazione che non comporta quale conseguenza l'annullamento (Sez.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 153
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 153 (c.d.
Art. 20-bis cod. pen.
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
art. 20-bis cod. pen
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020
Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023
Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998
pen., la rettifica della sentenza impugnata, trattandosi di un errore di diritto nella motivazione che non comporta quale conseguenza l'annullamento (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Rv.
Corte Cost.sent.n.186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBALDO ERALDO nato a MONDOVI' il 25/07/1975 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Robaldo Eraldo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità in quanto basata su un verbale redatto a distanza di oltre un mese dai fatti nonché su prove ematiche inaffidabili. Con un secondo motivo, censura la pronuncia impugnata nella parte in cui lo aveva ritenuto immeritevole di beneficiare di una sanzione sostitutiva, in quanto non aveva richiesto alcuna sostituzione, e le considerazioni ivi contenute avrebbero potuto danneggiarlo ove avesse richiesto l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione in sede esecutiva.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Le censure proposte in ordine alla affermazione di responsabilità non tengono conto della satisfattiva e giuridicamente corretta spiegazione offerta in sede di merito, sotto il profilo della ricostruzione e qualificazione della condotta, nonché della consolidata giurisprudenza di questa Corte. Quanto, invero, allo stato di alterazione ( consistente in deficit di attenzione ed eloquio confuso) di cui si dà atto nel verbale redatto successivamente ai fatti, va ricordato è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01).

Inammissibile anche la doglianza secondo cui il verbale sarebbe stato redatto successivamente alle attività ivi riportate, essendo ben possibile che la compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di accertamento sia successiva rispetto alle operazioni medesime (Sez. 4 - , n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 - 01). In punto di responsabilità si deve sottolineare ancora in questa sede che la ricostruzione in fatto, oggetto di due pronunce conformi di colpevolezza, ove adeguatamente motivata, ed escluso ogni travisamento della prova, esule dal vaglio di legittimità.

E, come detto, la sentenza impugnata reca ampia motivazione sul fatto che i residui della cocaina rilevati a seguito del prelievo ematico, pari a 92,9 ng/ml ( superiore ai valori soglia presi come base nei paesi europei) deponente per la attualità della assunzione di stupefacenti. Quanto alla seconda doglianza, va invero rilevato che in mancanza di motivo di appello in ordine al trattamento sanzionatorio nonché di richiesta di applicazione di pene sostitutive, la Corte territoriale non poteva pronunciarsi su punto. In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 153 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 4 -, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751 - 01;

Sez. 6 - n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 - 01). Va quindi disposta, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., la rettifica della sentenza impugnata, trattandosi di un errore di diritto nella motivazione che non comporta quale conseguenza l'annullamento (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Rv. 211072 - 01). Di conseguenza, va previsto che alla pagina 5 siano soppresse le parole dal rigo 3, secondo capoverso da " non sono applicabili le pene sostitutive" fino al rigo 28 ove è scritto " lavoro di pubblica utilità", incaricando la cancelleria per i relativi adempimenti.

Alla inammissibilità del ricorso (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente (in considerazione della inammissibilità del primo motivo e della rettifica disposta) si determina in 500 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il C