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Ordinanza — n. 12596/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12596/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCARDELLI LUCIANO nato a RIPATRANSONE il 16/12/1953 avverso la sentenza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorso di Moscardelli Luciano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al real:o di cui all'art. 590 cod. pen. è inammissibile. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo la mancata valutazione da parte del Giudice di merito delle circostanze atte a escludere la responsabilità a titolo di colpa, compresa la condotta imprevedibile di parte offesa, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen; Ordinanza — n. 12596/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Parole chiave

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gravi addebiti penali azione di responsabilità responsabilità disciplinare incidente motociclistico risarcimento per atto illecito responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCARDELLI LUCIANO nato a RIPATRANSONE il 16/12/1953 avverso la sentenza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorso di Moscardelli Luciano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al real:o di cui all'art. 590 cod. pen. è inammissibile. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo la mancata valutazione da parte del Giudice di merito delle circostanze atte a escludere la responsabilità a titolo di colpa, compresa la condotta imprevedibile di parte offesa, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.

Si tratta di un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, IRovinelli, Rv. 276970 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è immune dai lamentati vizi di violazione di legge ( trattandosi di un reato di competenza del giudice di pace non è infatti ammesso il ricorso per vizio di motivazione). Deduce invero il ricorrente l'inconfigurabilità dell'elemento soggettivo del reato, difettando l'elemento della prevedibilità dell'evento; e contesta la sussistenza del nesso causale. Sui punti dedotti, la Corte territoriale ha evidenziato che il comportamento tenuto dall'imputato era gravemente negligente in quanto, dalle risultanze delle prove testimoniali, era emersa l'invisibilità dell'ostacolo e quindi il concreto un pericolo per ogni utente della strada, non evitabile con l'ordinaria diligenza.

Inoltre, la Corte ha escluso che la condotta della parte offesa, consistita nell'essersi introdotta in una proprietà privata non delimitata da apposita segnaletica, possa aver inciso sul nesso causale, stante appunto l'assenza di un delimitatore di accesso a detta proprietà. Parimenti, era del tutto prevedibile che, in assenza di segnali di divieto, chi si trovava a percorrere le strade in aperta campagna nel corso di una escursione, potesse introdurvisi, non avvedendosi dell'ostacolo. Sono stati dunque correttamente scrutinati e vagliati glielementi costitutivi del reato.

L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'artic:olo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il