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Ordinanza — n. 12593/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12593/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGDY MOHAMED nato il 01/01/1992 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOtdato avviso alle parti.:,-7 udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Magdy Mohamed ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 18 gennaio 2018 al 3 settembre 2018, perché accusato di concorso in favoreggiamento della immigrazione clandestina. Il ricorso è inammissibile perché depositato oltre il termine di 15 giorni, trattandosi di provvedimento emessi) in seguito a procedimento in camera di consiglio ( art. 585, comma 1, lett. a). Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento ex art. 128 cod. proc. pen. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore e all'interessato in data 21 giugno 2023, mentre il ricorso per cassazione è sato proposto il 5 settembre 2023, ben oltre i 15 giorni previsti per legge. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 4000 euro, in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 128 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché depositato oltre il termine di 15 giorni, trattandosi di provvedimento emessi) in seguito a procedimento in camera di consiglio ( art. 585, comma 1, lett. a). Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento ex art. 128 cod. proc. pen. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore e all'interessato in data 21 giugno 2023, mentre il ricorso per cassazione è sato proposto il 5 settembre 2023, ben oltre i 15 giorni previsti per legge. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 4000 euro, in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione modifica di misure cautelari cancellazione dall'albo avvocati domanda di protezione provvisoria riesame della domanda d'asilo allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 128 cod. proc. pen
Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento ex art. 128 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 4000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGDY MOHAMED nato il 01/01/1992 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOtdato avviso alle parti.:,-7 udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Magdy Mohamed ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 18 gennaio 2018 al 3 settembre 2018, perché accusato di concorso in favoreggiamento della immigrazione clandestina. Il ricorso è inammissibile perché depositato oltre il termine di 15 giorni, trattandosi di provvedimento emessi) in seguito a procedimento in camera di consiglio ( art. 585, comma 1, lett. a). Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento ex art. 128 cod. proc. pen. Risulta che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore e all'interessato in data 21 giugno 2023, mentre il ricorso per cassazione è sato proposto il 5 settembre 2023, ben oltre i 15 giorni previsti per legge. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 4000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e con9ianng, il ricorrente al pagamento delle spese 44•002,,, processuali e al versamento della somma di €13.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente