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Ordinanza — n. 12592/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12592/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/03/1959 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; IL Di Filippo Giuseppe ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. A motivo del ricorso lamenta vizio carenza assoluta di motivazione. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte palermitana ha invero rilevato la tardività dell'appello perché depositato oltre il termine di scadenza, considerando che la sentenza di primo grado, con motivazione contestuale, era depositata il 31 maggio 2022; che, ai sensi dell'art. 585 cpp, il termine scadeva il 15 giugno 2022; che l'atto di impugnazione era stato depositato il 16 giugno 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12592/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A motivo del ricorso lamenta vizio carenza assoluta di motivazione. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte palermitana ha invero rilevato la tardività dell'appello perché depositato oltre il termine di scadenza, considerando che la sentenza di primo grado, con motivazione contestuale, era depositata il 31 maggio 2022; che, ai sensi dell'art. 585 cpp, il termine scadeva il 15 giugno 2022; che l'atto di impugnazione era stato depositato il 16 giugno 2022.

Parole chiave

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deposizione inattendibile testimonianze contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare falsa dichiarazione della parte sufficienza della testimonianza testimonianza della vittima

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/03/1959 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; IL

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Filippo Giuseppe ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. A motivo del ricorso lamenta vizio carenza assoluta di motivazione. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. La Corte palermitana ha invero rilevato la tardività dell'appello perché depositato oltre il termine di scadenza, considerando che la sentenza di primo grado, con motivazione contestuale, era depositata il 31 maggio 2022; che, ai sensi dell'art. 585 cpp, il termine scadeva il 15 giugno 2022; che l'atto di impugnazione era stato depositato il 16 giugno 2022.

A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si è limitato a dedurre il vizio di mancanza assoluta di motivazione, senza minimamente confrontarsi con quanto rilevato dalla Corte territoriale. Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il C si lier [14 tensore Il Pre