Ordinanza — n. 12591/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPALLARI GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/05/1992 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Ciampallari Giuseppe ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, con particolare riguardo alla assenza di motivazione in ordine all'applicazione di una pena superiore al minimo. La doglianza è manifestamente infondata. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, l7. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti anche riguardo alla prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPALLARI GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/05/1992 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciampallari Giuseppe ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, con particolare riguardo alla assenza di motivazione in ordine all'applicazione di una pena superiore al minimo. La doglianza è manifestamente infondata. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.
La Corte palermitana ha compiutamente argomentato in risposta ai motivi di appello inerenti alla eccessività della pena, osservando che il giudice di primo grado aveva inflitto una pena del tutto proporzionata, dando risalto alle negative caratteristiche e al disvalore del fatto, nonché alla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali nonostante la giovane età. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, l7. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa riverberano i loro effetti anche riguardo alla prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore