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Ordinanza — n. 12589/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding notification nullity without specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the first-instance trial was null because they were unaware of the proceedings, citing only that the postal letter was not personally handed over. The court rejected this, noting that the appeal summons was properly served at the same address and the appellant failed to provide specific facts explaining why they could not access the mail.

Regesto Legislator

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Art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 420 bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds lack a specific correlation with the contested decision's reasoning and ignore the court's established facts regarding procedural regularity.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility notification by mail nullity of trial procedural regularity specific factual correlation protezione internazionale asilo di cittadino srilankese Sri Lanka

Disposizioni normative citate

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Art. 186 CdS
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna di cui all'art. 186 CdS, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale.
Art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen
L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della doglianza proposta ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis, cod proc pen, con la quale aveva dedotto la nullità del processo celebratosi in primo grado per non averne avuto conoscenza.
Art. 420 bis cod.proc.pen
La Corte territoriale ha infatti diffusamente argomentato, con il richiamo a giurisprudenza conforme di questa Corte dì legittimità, in ordine agli elementi da cui desumere !a sussistenza degli indici di cui all'art. 420 bis cod.proc.pen.
art. 420 bis cod.proc.pen
La Corte territoriale ha infatti diffusamente argomentato, con il richiamo a giurisprudenza conforme di questa Corte dì legittimità, in ordine agli elementi da cui desumere !a sussistenza degli indici di cui all'art. 420 bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 49551/2022
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
sez.2, n.49551/2022
sez.2, n.49551/2022), i motivi di ricorso si !imitano a rilevare che "la notifica inviata a mezzo posta non veniva consegnata personalmente al destinatario, bensì, risultando questi assente, ne veniva rilasciato avviso nella cassetta postale, e l'imputato non ritirava la raccomandata speditagli".
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle 'spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OVITIGALA VITHANAGE SIRIL GUNARATHNA nato a PIBURA( SRI LANKA) il 15/07/1963 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna di cui all'art. 186 CdS, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della doglianza proposta ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis, cod proc pen, con la quale aveva dedotto la nullità del processo celebratosi in primo grado per non averne avuto conoscenza. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha infatti diffusamente argomentato, con il richiamo a giurisprudenza conforme di questa Corte dì legittimità, in ordine agli elementi da cui desumere !a sussistenza degli indici di cui all'art. 420 bis cod.proc.pen. In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che la notifica del decreto di citazione relativo al giudizio di primo grado era avvenuta a mezzo posta presso il domicilio eletto e si era perfezionata per compiuta giacenza; e che, presso il medesimo indirizzo corrispondente al domicilio eletto, ove peraltro l'imputato era risultato residente, era stata regolarmente notificata la vocatio in jus per il giudizio di appello, in ordine al quale il predetto imputato non aveva lamentato alcun vizio di mancata conoscenza.

La regolarità della notifica, al medesimo indirizzo, della citazione in appello dimostrava dunque che l'indirizzo dichiarato era perfettamente idoneo a ricevere le notifiche, che l'assenza era solo temporanea. Di fronte a tali evidenze, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto dedurre fatti o eventi che gli avevano impedito di accedere alla posta recapitata. Orbene, a fronte di tali articolate argomentazioni, che fanno corretta applicazione di principi giurisprudenziali ( cfr. sez.2, n.49551/2022), i motivi di ricorso si !imitano a rilevare che "la notifica inviata a mezzo posta non veniva consegnata personalmente al destinatario, bensì, risultando questi assente, ne veniva rilasciato avviso nella cassetta postale, e l'imputato non ritirava la raccomandata speditagli".

Si tratta di deduzioni che non solo ammettono la regolarità della procedura di notificazione, ma che non confutano sotto alcun profilo le argomentazioni della sentenza impugnata. Orbene, è consolidato il principio per cui l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra !e ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle 'spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così