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Ordinanza — n. 12585/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for criminal liability regarding false admission to free legal aid due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific grounds. The lower court found the defendant criminally liable for falsely claiming eligibility for free legal aid, noting he paid his own lawyer despite knowing he was ineligible. The supreme court rejected the appeal as non-compliant with procedural rules for cassation and upheld the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; Art. 79, 95 DPR n. 115/2002: Appeals in cassation must offer specific, argumentative criticism of the lower court's decision; mere repetition of previously rejected grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility false legal aid claim cassation procedural rules criminal liability for fraud repetition of arguments prove acquisite illegalmente sviamento della giustizia istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 79 DPR n. 115/2002
Art. 95 DPR n. 115/2002
Art. 43 cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 192 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino
Né si versa in caso di falso innocuo,che ricorre solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv.
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Ordinanza — n. 8554/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal regarding fuel theft, upholding aggravated penalty despite video surveillance. The court ruled continuous surveillance is insufficient to negate public exposure. The defendant's appeal was rejected based on established case law. The decision confirms the legal principle that video cameras do not prevent immediate theft. The court emphasized the need for direct custody to exclude aggravating circumstances. The ruling maintains the suspended sentence and fine imposed by lower courts. The judgment reinforces strict liability for fuel station theft cases. The outcome highlights the limitations of security measures in criminal law. The court rejected arguments about surveillance effectiveness in preventing crime. The decision stands as a final ruling on the appeal's admissibility.
Ordinanza — n. 17688/2022 — snpen
Cassation dismissed appeal regarding failure to notify driver of right to counsel after refusing breath test.
Ordinanza — n. 42789/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal as inadmissible due to non-specific grounds failing to meet statutory requirements.
Ordinanza — n. 45391/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances in plea bargain sentencing under Italian Criminal Procedure Code.
Ordinanza — n. 48719/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive legal grounds and failure to address social danger.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRBU LIVIU LAURENTIU nato il 11/08/1975 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorso di Sirbu Liviu Laurentin avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 DPR n. 115/2002 è inammissibile. Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 192 cod. proc. pen. e 79 e 95 DPR n. 115/2002; inoltre, con un secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 43 cod. pen., 79 e 95 DPR n. 115/2002.

Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

In particolare, la Corte territoriale evidenzia che l'elemento oggettivo del reato non può essere escluso sostenendo la mancanza di un accertamento ulteriore da parte del giudice che ha disposto l'ammissione, essendosi egli basato sull'inequivocabile contenuto della dichiarazione sostitutiva offerta dall'imputato, la cui funzione è proprio quella di evitare controlli aggiuntivi. Né si versa in caso di falso innocuo,che ricorre solo quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).

E certamente non vale ad escludere la responsabilità del ricorrente la circostanza che egli si sia limitato a sottoscrivere quanto predisposto dal suo legale rappresentante in quanto con la firma egli ha assunto la piena paternità del contenuto dell'atto, non essendo esso oscuro o complesso, tenendo anche conto della sua padronanza della lingua italiana e dei segni utilizzati Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, la Corte ha escluso la rivendicata assenza di dolo del ricorrente sulla base delle dichiarazioni da egli stesso riferite in sede di esame, in cui aveva sostanzialmente ammesso di sapere che l'ammissione al gratuito patrocinio non gli spettava, tanto è vero che aveva provveduto a remunerare l'avvocato portandogli al somma di 500 euro.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di a nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentita in sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigl