Criminal appeal dismissed; crime extinguished by prescription due to procedural delays in initiating proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate judgment declaring the defendant criminally liable for offenses under Articles 81, 99, and 95 of the Penal Code. The defendant argued that the court incorrectly considered 2013 income instead of 2012 income for eligibility purposes, while the lower court deemed this irrelevant because the defendant explicitly referenced the 2013 declaration despite its non-filing status. The Supreme Court ruled that the crime was extinguished by prescription because the procedural relationship was correctly established after the statutory limitation period had expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: When the procedural relationship is correctly established after the expiration of the limitation period, the crime is extinguished by prescription, and the judgment declaring criminal liability must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERACI CARLO nato a VERCELLI il 18/11/1982 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Geraci Carlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato dì cui agli artt. 81 cpv, 99, co. 4 cod. pen. e 95 DPR n. 115/2002. Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 76 DPR n. 115/2002, essendo stato preso in considerazione il reddito del 2013 e non quello del 2012; inoltre, con un secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato.
In ordine al primo motivo la Corte territoriale ha considerato irrilevante il fatto che alla data di deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (12 giugno 2014) non fossero ancora scaduti i termini per presentare la dichiarazione dei redditi, poiché l'imputato aveva fatto espresso riferimento alla dichiarazione del 2013, pur non ancora presentata. La questione, riguardante l'individuazione della nozione di "ultima dichiarazione dei redditi" ai sensi dell'art. 76 DPR n.115/2002, è invero oggetto di recente dibattito (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953 - 01;
Sez. 4 - n. 4358 del 09/01/2024, Rv. 285707 - 01). Ne consegue che il motivo di ricorso non può ritenersi manifestamente infondato. Essendo maturati, nelle more del giudizio, i termini di prescrizione ( i fatti risalgono al 12 giugno 2014), deve dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, attesa la corretta instaurazione del rapporto processuale (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01 ).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 20 marzo 2024 Il,Consigli re estensore Ll Pres