Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12581/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12581/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato in punto di pena la sentenza del Tribunale di Messina, condannando De Pasquale Andrea alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 91,00 di multa di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624, co.2 e 625, co. 2, 4, 7 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 12581/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Core territoriale, in accoglimento del motivo di appello, ha concesso al ricorrente le attenuanti generiche e, pur disponendo, nel giudizio di bilanciamento, la equivalenza con le aggravanti contestate, le ha di fatto applicate come prevalenti. Difatti, nel calcolo della pena, i giudici di merito partono da anni tre, ma applicano la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., giungendo così ad anni due, con l'ulteriore diminuente per il rito prescelto ( pena finale anni uno e mesi 4). E' dunque evidente che la pena base è stata individuata non in quella di anni tre, ma di anni due di reclusione.

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento per errore giudiziario azione civile risarcimento del danno civile restituzione e risarcimento gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod. pen
Difatti, nel calcolo della pena, i giudici di merito partono da anni tre, ma applicano la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., giungendo così ad anni due, con l'ulteriore diminuente per il rito prescelto ( pena finale anni uno e mesi 4).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE ANDREA nato a FALCONE il 23/08/1957 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato in punto di pena la sentenza del Tribunale di Messina, condannando De Pasquale Andrea alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 91,00 di multa di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624, co.2 e 625, co. 2, 4, 7 cod. pen.

2. Il De Pasquale, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Pur riconoscendo le attenuanti generiche, la Corte era partita dalla pena di anni tre, ossia dal massimo edittale stabilito per il furto semplice, senza osservare l'obbligo di motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. La Core territoriale, in accoglimento del motivo di appello, ha concesso al ricorrente le attenuanti generiche e, pur disponendo, nel giudizio di bilanciamento, la equivalenza con le aggravanti contestate, le ha di fatto applicate come prevalenti. Difatti, nel calcolo della pena, i giudici di merito partono da anni tre, ma applicano la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., giungendo così ad anni due, con l'ulteriore diminuente per il rito prescelto ( pena finale anni uno e mesi 4). E' dunque evidente che la pena base è stata individuata non in quella di anni tre, ma di anni due di reclusione.

E' pur vero che si tratta di pena al di sopra del medio edittale previsto dall'ad 624 cod. pen., ma va rilevato che la Corte messinese, nel motivare il diniego del giudizio di prevalenza ( poi invece, come detto, applicato) ha fatto riferimento alla durata non affatto breve del prelievo indebito di energia elettrica ( dal 2015 al 2020, per ben cinque anni). Orbene, va rammentato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione ad uno specifico punto, quando le ragioni risultino dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 28409601;Sez. 5 -, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consiglier estensore Il re ide