Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning on generic mitigating circumstances versus recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Langi's appeal against the Bar appellate court's criminal judgment inadmissible. Langi argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances because they should have outweighed his contested recidivism. The court rejected this, finding the district judge's reasoning coherent and based on Langi's social danger derived from prior theft and family assistance violations, which justified the specific sentence. Consequently, the appeal was dismissed, and Langi was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: The appellate court's decision on whether generic mitigating circumstances outweigh recidivism is immune from cassation review if supported by adequate and non-arbitrary reasoning, as it involves a typical discretionary assessment of social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGI VINCENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/04/1978 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorso di Langi Vincenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. è inammissibile. L'unico motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, afferisce all'onere motivazionale richiesto al Giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto della pericolosità sociale dell'imputato, ricavabile da un precedente penale per furto in abitazione e da una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che impedivano una rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali ed è conforme al principio consolidato secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Consigli re estensore Il Pre idente )