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Ordinanza — n. 12578/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction, rejecting lack of breathalyzer logbook as insufficient to challenge test validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Calati Massimo inadmissible, upholding his conviction for drunk driving based on a positive breathalyzer test. The appellant argued that the absence of the instrument's logbook invalidated the test, despite the prosecutor presenting evidence of recent revision. The court ruled that the breathalyzer's reliability is presumed from periodic controls and that the defense must provide concrete proof of malfunction or lack of updates, which was not demonstrated.

Regesto Legislator

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Art. 186, co. 2, lett. b) e co. 2-sexies c.d.s.; In drunk driving cases, a positive breathalyzer result constitutes proof of intoxication due to the instrument's reliability verified by periodic controls, placing the burden on the defense to prove the absence or inactuality of prescribed inspections through specific evidence rather than formal requests for documents.

Parole chiave

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drunk driving conviction breathalyzer reliability periodic inspection logs burden of proof defense inadmissible appeal alcohol test validity Cassazione Roma abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 186, co. 2, lett. b) e co. 2-sexies c.d.s.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania del 3 maggio 2021, con cui Calati Massimo era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal
Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALATI MASSIMO nato a VERBANIA il 23/12/1972 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania del 3 maggio 2021, con cui Calati Massimo era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2, lettera b) e co. 2-sexíes C.d.S.

2. Il Calati ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etifometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.In particolare il ricorrente si duole della mancata acquisizione del libretto metrologico dell'etilometro utilizzato per l'accertamento, poiché, pur avendo il PM prodotto prova documentale dell'ultima revisione intervenuta nell'anno rispetto al controllo effettuato sull'imputato, mancava la prova delle precedenti visite periodiche e della visita primitiva.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - fornendo argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico in riferimento alla testimonianza dell'ufficiale di PG, il quale ha affermato di essersi accertato, insieme ai colleghi, della regolarità delle intervenute revisioni, senza che il ricorrente avesse prospettato fondati rilievi sulla inattendibilità della predetta deposizione.

Va poi richiamata la più recente giurisprudenza (Sez. 4 - n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 01) , secondo cui in tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria (vedasi anche, in termini, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01, citata dalla Corte territoriale, secondo cui la deduzione del malfunzionamento deve essere comunque collegata ad elementi concreti, e non si può risolvere nella generica richiesta di produzione dei dati relativi alla omologazione e alla revisione).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 i Il Consigliere e