Italian Court dismisses appeal regarding alcohol test rights, ruling waiver valid and appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giugno Luigi inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claim regarding the right to legal defense during an alcohol test. The defendant argued that the procedural warning was invalid, but the court found his explicit waiver of defense rights in the police report sufficient to validate the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed as repetitive of previously rejected arguments, and the defendant was ordered to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when it reiterates arguments already rejected in the second instance without critical engagement, and the defendant's explicit waiver of defense rights in the police report validly satisfies the statutory warning requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGNO LUIGI nato a CALTANISSETTA il 30/11/1996 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 22 rneg210 2°2.1 Con sentenza resa in data t'13 luglio 202311a Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta emessa nei confronti di Giugno Luigi per il reato previsto dall'art. 186 comma 2, lett.
c) e 2 bis e sexies digs. 285/1992, commesso il 2 febbraio 2020. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'avviso di farsi assistere dal difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha inistito sulla inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti in ordine al tasso alcolemico per mancanza dell'avviso previsto dalla legge. Il ricorso è inammissibile, in guanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Sono invero inammissibilì i motivi che riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ex multis, Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). La Corte territoriale argomenta esaurientemente sul fatto che nel caso di specie il prevenuto non solo aveva sottoscritto il verbale degli accertamenti urgenti, ma aveva altresì dichiarato espressamente, sbarrando l'apposita casella, di non volersi avvalere della facoltà di cui era stato preventivamente edotto, ossia del diritto all'assistenza difensiva.
Deve rammentarsi che, come sottolineato dalla Corte nissena, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti dì polizia giudiziaria atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01). Tale considerazione rende manifestamente infondata la doglianza secondo cui il verbale sarebbe stato redatto successivamente alle attività ivi riportate, essendo, peraltro, ben possibile che la compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di accertamento sia successiva rispetto al compimento delle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all'art. 114, disp.att. cod. proc. pen. ( sul punto, in analoga fattispecie, Sez. 4 - n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 - 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria (C. Cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20-03-24 Il Consigliere estensor