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Ordinanza — n. 12575/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and arbitrary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12575/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Calogero Antonino Piraino inadmissible due to a lack of specific grounds and the non-reviewable nature of sentencing discretion. The appellant alleged vices in the assessment of responsibility and the imposition of a sanction, but the court found these arguments merely repetitive without engaging the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure and that the sentence was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p. The appeal must be specific and cannot challenge the exercise of judicial discretion regarding sentencing unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement judicial sentencing discretion arbitrary penalty review Article 581 Code of Criminal Procedure reati contro la tranquillità pubblica divieto di demolizione aumento della pigione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAINO CALOGERO ANTONINO nato a PALERMO il 13/09/1959 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Calogero Antonino Piraino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono congiuntamente vizi motivazionali in punto di accertamento della responsabilità e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentito sia perché meramente reiterativi in assenza di confronto con la motivazione (al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito), che, in ordine al trattamento sanzionatorio, perché, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto anche attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il