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Ordinanza — n. 12574/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Teo Reinhart inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments. Reinhart contested the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the appeal unfounded because the lower court's decision contained sufficient reasoning to justify the outcome. The court ruled that judges need not consider every favorable element, only those deemed decisive or the absence of positive factors, which was clearly demonstrated in this case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity, as the court of first instance need not address every favorable or unfavorable element, provided it offers a congruent reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances lack of specificity Corte di Cassazione procedural admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINHART TEO nato a RICCIONE il 09/04/1969 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Teo Reinhart; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, esente da criticità giustificative; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marz