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Ordinanza — n. 12573/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12573/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12573/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROTTA SAVINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 14/01/1989 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ippi\ Letto il ricorso di Savino Antonio Merotta; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in sede di legittimità perché le relative censure non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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immissioni foniche catasto dei rumori grado di sensibilità divieto di demolizione sospensione dei lavori polizia delle costruzioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROTTA SAVINO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 14/01/1989 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ippi\

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Savino Antonio Merotta; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, non è consentito in sede di legittimità perché le relative censure non risultano essere state previamente dedotte come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marz