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Ordinanza — n. 12572/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation on discretionary sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Lopez inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lopez challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and a specific reduction for minor harm, arguing for a different sentencing evaluation. The court ruled that the first ground was unfounded based on established case law regarding judicial discretion, and the second ground was inadmissible because it failed to address the appellate court's reasoning on the severity of the victim's injury.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant omits to confront the appellate court's reasoning on discretionary sentencing factors, as such evaluations escape supervisory review if free from logical-legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal discretionary sentencing mitigating circumstances minor harm reduction lack of specific argumentation annullamento del licenziamento abbandono del posto di lavoro revoca disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
6 e 7); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ ANDREA nato a PALERMO il 12/03/1997 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Lopez; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come ritenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6 e 7); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., del tutto reiterativo, omette di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello e non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il