Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Aziz Echamchi inadmissible due to a complete lack of specific legal grounds. The appellant contested the reasoning behind a declaration of responsibility but failed to articulate precise legal arguments or reference specific passages in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that generic deductions do not meet the requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 581 of the Code of Criminal Procedure requires appeals to contain specific legal grounds and precise references to the contested decision; generic or vague arguments render an appeal inadmissible as they prevent the appellate court from identifying the issues for review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHAMCHI AZIZ nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aziz Echamchi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 20