Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding excessive sentencing as discretionary judicial determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessive, but the court held that sentencing discretion cannot be challenged unless the decision lacks sufficient motivation or is arbitrary. Since the lower court adequately referenced relevant elements and used standard phrases like 'congruous penalty,' the appeal failed to meet the high threshold for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal challenging the excessiveness of a sentence is inadmissible when the sentencing discretion was exercised with sufficient motivation and without manifest arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIZIC ANTE nato il 11/12/1971 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ante Arh0c; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, peraltro genericamente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 m