Appeal dismissed for lack of merit regarding prescription limits and reformatio in peius in recidivism case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Giannetta inadmissible, rejecting his claims regarding the statute of limitations and the prohibition of aggravation. The court held that special leniency in recidivism is merely an aggravating circumstance, not a separate crime, and thus does not alter the statutory prescription period. Furthermore, the court found no violation of the reformatio in peius rule since the appellate judge had full discretion to assess the remaining offense after excluding the original crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 597, cod. proc. pen.: Special leniency in recidivism is an aggravating circumstance, not a separate crime, and cannot affect the calculation of the prescription period; the appellate judge's discretion in sentencing the remaining offense does not violate the prohibition of aggravation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTA PAOLO nato a ORTA NOVA il 02/07/1964 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; li
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Paolo Giannetta; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si censura il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato, nonché la violazione del divieto di reformatio in peius, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez.
U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani Nour Eddine, Rv. 284186); che non ricorre alcuna violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., atteso che il potere del giudice dell'impugnazione, nel valutare la dosimetria della pena, si riespande, una volta esclusoMi reati originariamente avvinti dalla continuazione, con piena discrezionalità nel valutare l'unico fatto residuo ascritto (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i