Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Neri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal improperly sought a re-evaluation of evidence and factual reconstruction, which falls outside the scope of cassation review. Additionally, the second ground regarding a statutory mitigating circumstance was rejected for lacking the required specific analysis of the lower court's reasoning, while the third ground was deemed manifestly unfounded based on established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 62 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in decisive errors of law or procedure; general complaints regarding the persuasiveness of evidence or the absence of specific mitigating factors do not meet the admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERI ROBERTO nato a ROMA il 07/04/1958 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Roberto Neri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (sì veda pag. 4); ritenuto che l'ulteriore censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurìsprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il dinìego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così