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Ordinanza — n. 12566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ARTURO nato a PALERMO il 31/08/1990 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Arturo Garofalo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. e misura della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato attesa la motivazione del provvedimento impugnato, che confermava la valutazione del giudice di primo grado quanto alla dosimetria della pena, in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza, tra l'altro neanche dedotto dal ricorrente; che, invero, essendo state riconosciute e applicate le sole attenuanti generiche, non sussiste alcun concorso tra circostanze eterogenee da bilanciare e, di conseguenza, non emerge alcun vizio motivazionale sul punto; considerato che la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo, tra l'altro, necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 69 cod. pen. e misura della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato attesa la motivazione del provvedimento impugnato, che confermava la valutazione del giudice di primo grado quanto alla dosimetria della pena, in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza, tra l'altro neanche dedotto dal ricorrente; che, invero, essendo state riconosciute e applicate le sole attenuanti generiche, non sussiste alcun concorso tra circostanze eterogenee da bilanciare e, di conseguenza, non emerge alcun vizio motivazionale sul punto; considerato che la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo, tra l'altro, necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Letto il ricorso di Arturo Garofalo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ARTURO nato a PALERMO il 31/08/1990 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arturo Garofalo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. e misura della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato attesa la motivazione del provvedimento impugnato, che confermava la valutazione del giudice di primo grado quanto alla dosimetria della pena, in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza, tra l'altro neanche dedotto dal ricorrente; che, invero, essendo state riconosciute e applicate le sole attenuanti generiche, non sussiste alcun concorso tra circostanze eterogenee da bilanciare e, di conseguenza, non emerge alcun vizio motivazionale sul punto; considerato che la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., non essendo, tra l'altro, necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis