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Ordinanza — n. 12565/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and failing to cite specific factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lorenzo Griffo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Griffo challenged the lower court's reasoning regarding liability and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because the first ground lacked concrete specificity and the second was unfounded under established precedent, which allows appellate review only for manifest errors rather than general dissatisfaction with the persuasiveness of the trial judge's conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely prefiguring a different factual reconstruction without identifying specific procedural errors, or if it challenges the persuasiveness of the lower court's reasoning without citing manifest illogicality or decisive misinterpretations of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity appellate review limits mitigating circumstances factual reconstruction motivi di cassazione circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIFFO LORENZO nato a VILLARICCA il 20/06/1981 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lorenzo Griffo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec