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Ordinanza — n. 12564/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12564/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/11/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Giuseppe Festa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; che, invero, la Corte territoriale ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, congruamente argomentando sull'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, congruamente argomentando sull'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena criminalità persistente revisione della sentenza penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/11/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Festa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; che, invero, la Corte territoriale ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, congruamente argomentando sull'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2