Ordinanza — n. 12564/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/11/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Giuseppe Festa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; che, invero, la Corte territoriale ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, congruamente argomentando sull'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 12564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, congruamente argomentando sull'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/11/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Festa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; che, invero, la Corte territoriale ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, congruamente argomentando sull'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2