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Ordinanza — n. 12563/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12563/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12563/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO TIZIANA nato a NAPOLI il 20/10/1961 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; # Letto il ricorso di Tiziana Russo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 54 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tuttì gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende; t

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 12563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tuttì gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende; t

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione assenza di caso di rigore cognizione del ricorso per cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Tiziana Russo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 54 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO TIZIANA nato a NAPOLI il 20/10/1961 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; #

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tiziana Russo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 54 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tuttì gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende; t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis