Ordinanza — n. 12562/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto i ricorsi di Cirillo Annamaria, Gazzieri Luigi, Pizzo Giuseppe e Del Sorbo Francesco; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti, in punto di ricostruzione del fatto e posizionamento dei veicoli, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie oggetto di contestazione, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e 4); considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12562/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4); considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRILLO ANNA MARIA nato a BOSCOREALE il 22/10/1956 GAZZIERI LUIGI nato a OTTAVIANO il 13/03/1979 PIZZO GIUSEPPE nato a ANGRI il 09/04/1953 DEL SORBO FRANCESCO nato a SCAFATI il 06/08/1993 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di Cirillo Annamaria, Gazzieri Luigi, Pizzo Giuseppe e Del Sorbo Francesco; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti, in punto di ricostruzione del fatto e posizionamento dei veicoli, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie oggetto di contestazione, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e 4); considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i