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Ordinanza — n. 12561/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding anomalous concurrence in robbery charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Vincenzo Saldo's appeal inadmissible due to the lack of concrete specificity in his arguments. Saldo contested the recognition of 'anomalous concurrence' in an improper robbery charge, but the court found his grounds generic and unrelated to the specific factual errors alleged by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Saldo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity, genericity, or fail to correlate with the complexity of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity anomalous concurrence improper robbery inadmissible appeal procedural defect tentata rapina commisurazione della pena per rapina reato impossibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDO VINCENZO nato a POLLENA TROCCHIA il 18/05/1986 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Saldo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento del cosiddetto "concorso anomalo" nel reato di rapina impropria, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6