Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 CPP and infounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for insufficient evidence of criminal liability and a lack of prosecution conditions, but the court found these grounds lacked the required critical analysis under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court rejected claims regarding acquittal under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, citing established precedent that lower courts correctly applied the law and did not need to address every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and critical analysis of the contested judgment, and claims for acquittal or mitigating circumstances are infounded when the lower court has correctly applied the law and provided sufficient reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERENDA CONCETTA nato a SANT'ANGELO DI BROLO il 10/01/1972 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Concetta Merenda; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'insufficienza di prova della penale responsabilità nonché la mancanza delle condizioni di procedibilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 3); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis