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Ordinanza — n. 12559/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12559/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Milivoje Boskovic inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal was rejected because it lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court found the arguments too generic and unrelated to the specific errors alleged in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely prefigure a re-evaluation of evidence or facts outside the scope of the appellate review.

Parole chiave

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Criminal Appeal Lack of Specificity Art. 581 c.p.p. Inadmissible Appeal Procedural Requirements verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Milivoje Boskovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Milivoje Boskovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSKOVIC MILIVO3E (CUI: 00400H3) nato il 10/05/1973 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Milivoje Boskovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, genericamente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare con riferimento alla compiuta identificazione del ricorrente, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6