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Ordinanza — n. 12558/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12558/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12558/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOANG VAN LUAN nato a HO CHI MINH( VIETNAM) il 21/04/1976 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso di Van Luan Hoang; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi oggettivi del reato, oltre ad essere privo di concreta specificità e in fatto, introduce una questione, l'idoneità della minaccia, che non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 12558/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzione sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda commutazione della pena pecuniaria sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOANG VAN LUAN nato a HO CHI MINH( VIETNAM) il 21/04/1976 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Van Luan Hoang; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi oggettivi del reato, oltre ad essere privo di concreta specificità e in fatto, introduce una questione, l'idoneità della minaccia, che non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 mar