Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding threat suitability in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Umberto Romano inadmissible due to the lack of concrete specificity in his sole ground of complaint. Romano argued that the lower court failed to properly assess the suitability of the threat constituting the crime, but the court found his arguments generic and unrelated to the specific factual findings of the trial. Consequently, the appeal was rejected, and Romano was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely attempt to re-evaluate evidence or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the trial judge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO UMBERTO nato a BORGETTO il 21/06/1978 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Umberto Romano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all'idoneità della minaccia, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 e seg.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6