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Ordinanza — n. 12556/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal qualification and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12556/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Montagno Bozzone's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in his legal arguments. The appellant challenged the lower court's qualification of facts under Article 629 of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances, but failed to pinpoint specific errors in the reasoning. The court ruled that generic complaints regarding evidence or sentencing require precise references to the contested decision's motivation to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals lacking specific identification of factual or legal errors are inadmissible as they merely request a re-evaluation of evidence rather than challenging the established facts.

Parole chiave

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lack of specificity criminal qualification mitigating circumstances inadmissible appeal burden of proof motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
3 e 4); considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 629 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 629 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
3 e 4); considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTAGNO BOZZONE GIOVANNI nato a TORTORICI il 01/07/1965 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Montagno Bozzone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 3 e 4); considerato che le doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ultimo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così