Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Di Fatta inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed generic and failed to critically analyze the reasoning of the Court of Appeal's judgment regarding the qualification of the underlying offense. Consequently, the court rejected the request for a non-consensual alternative reading of the lower court's decision and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack the necessary critical analysis of the arguments supporting the contested judgment, as they do not demonstrate a specific connection to the complexity of the original decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FATTA ANTONINO nato a PALERMO il 27/05/1998 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonino Di Fatta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato in due diverse censure seppure sovrapponibili, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del fatto in relazione al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto sì prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955;
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 e 3), risolvendosi la censura in una non consentita lettura alternativa del merito a fronte di congrua motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6