Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding subjective element of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Grosu Aurica and Gheorghe Grosu inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued regarding the subjective element of a crime, but the court found their arguments generic and lacking concrete specificity. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence, ruling that the lower court's decision was not subject to the specific challenges raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments attempting to re-evaluate evidence or facts without identifying precise errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GROSU AURICA nato il 03/02/1978 GROSU GHEORGHE nato il 06/05/1972 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Aurica Grosu e Gheorghe Grosu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,