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Ordinanza — n. 12548/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and reiteration of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for violent conduct and the application of recidivism, but the court found these arguments repetitive and lacking concrete specificity. The court upheld the lower court's factual findings and sentencing discretion, citing established jurisprudence on the correct legal qualification of the acts.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts without challenging specific judicial errors or providing concrete grounds for re-evaluating the evidence and legal qualification.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments recidivism assessment sentencing discretion tentata rapina uso del telefono cellulare alla guida scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
pen.; che, trattandosi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
art. 628 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino
pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv.
Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella
Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORTONA CORRADO nato a GUARDIAGRELE il 01/08/1967 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso dipaudia, D'Ortona; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della condotta violenta e, di conseguenza, la corretta qualificazione giuridica del fatto, oltre che del tutto reiterativo, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307;

Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042) ed ampiamente motivando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo, inerente alla omessa esclusione della recidiva specifica ed al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4); che, quanto alle statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; che, trattandosi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., l'onere argomentativo del giudice può ritenersi congruamente assolto anche attraverso un succinto, ma espressivo richiamo alla maggiore pericolosità del reo per aver commesso più reati della stessa indole, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci