Cassation appeal dismissed for excessive sentencing; court ruled sentencing discretion not reviewable unless arbitrary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the imposed sentence was excessive, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge and cannot be challenged unless the decision was arbitrary or illogical. Since the lower court provided sufficient reasoning referencing relevant elements and used appropriate terminology like 'congruous penalty,' the appeal failed to meet the threshold for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or manifestly illogical, as sufficient motivation is present when the judge references relevant elements or uses expressions such as 'congruous' or 'equitable' penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale De Santis; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, peraltro genericamente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 m