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Ordinanza — n. 12544/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniel Bonora inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments. The appellant contested the factual motivation and sentencing discretion, but the court found his claims generic and unrelated to specific procedural errors. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that judges have broad discretion in sentencing and do not need to detail every favorable or unfavorable element when applying generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment on sentencing is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding the alleged misinterpretation of facts or the exercise of judicial discretion, as the appellate court cannot re-evaluate the evidence or substitute its own assessment of the facts without identifying specific and decisive errors.

Parole chiave

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lack of concrete specificity judicial discretion in sentencing generic mitigating circumstances appellate review limitations inadmissible appeal grounds attenuazione della pena sanzioni pecuniarie sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA DANIEL nato a BONDENO il 28/03/1988 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; mo(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniel Bonora; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, ìn particolare, pagg. 6 e 7); ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e non consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentatívo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 7); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così