Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Cappuccio's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for recognition of Article 648 of the Penal Code and contested omitted recidivism, but the Court found the first ground manifestly unfounded due to sufficient reasoning in the lower judgment and the second ground lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 comma 4 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack the necessary specificity to critically analyze the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO GIOVANNI nato a MARANO DI NAPOLI il 09/03/1964 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Cappuccio; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le violazioni e i vizi denunciati sono smentiti dalla presenza di ampia motivazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;
Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 6); ritenuto che il secondo motivo, inerente all'omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente vagliato e disatteso, con plurimi argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede anche quanto alla ingravescente pericolosità del ricorrente, che non si confronta in alcun modo con la motivazione resa (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis