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Ordinanza — n. 12542/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal qualification and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Vito and Salvatore Abate inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the lower court's qualification of criminal responsibility and the application of an aggravating circumstance under Article 416-bis.1 of the Penal Code, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims as generic and repetitive, finding they failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: Appeals lacking concrete specificity regarding the qualification of facts or the application of aggravating circumstances are inadmissible as they merely reiterate arguments without challenging the factual reconstruction or citing specific errors in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity criminal qualification aggravating circumstances inadmissible appeal Code of Criminal Procedure riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1 cod. pen.
Letti i ricorsi diVito e_A-ba-t-éiSalvatore; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica ed accertamento della responsabilità, oltre che ricorrenza della aggravante contestata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
6 e 7 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale della condotta imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
6 e 7 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale della condotta imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABBATE VITO nato a GIARDINELLO il 06/11/1947 ABBATE SALVATORE nato a GIARDINELLO il 09/01/1977 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi diVito e_A-ba-t-éiSalvatore; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica ed accertamento della responsabilità, oltre che ricorrenza della aggravante contestata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sono privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri dì valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna, anche quanto alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 6 e 7 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale della condotta imputata sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna det ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de