Cassation court dismisses appeal as inadmissible because lower court correctly recognized statutory aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Buccino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the recognition of an aggravating circumstance under Article 640 of the Penal Code, arguing the lower court failed to compare his defense with the court's reasoning. The court found the appeal groundless because the appellate court had already acknowledged the aggravating circumstance and reduced the sentence accordingly, making the complaint about the lack of comparison unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640, comma 2, n. 2, cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has correctly recognized the statutory aggravating circumstance and the appellant's complaint regarding the lack of comparison with the court's reasoning is manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCINO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 01/08/1964 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessandro Buccino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come la Corte di appello abbia escluso la aggravante per come esplicitamente richiamata nel motivo di ricorso in relazione al dedotto vizio della motivazione (avendo, tra l'altro, la difesa argomentato in modo del tutto generico sul punto in assenza di confronto con la motivazione, che ha invece riconosciuto la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen.); che, invero, la Corte territoriale, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha escluso la minorata difesa e ridotto, per l'effetto, la pena irrogata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marz