Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding excessive sentencing discretion in attempted crime cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Paggio's appeal inadmissible, rejecting his generic claim of excessive punitive treatment. The court held that sentencing gradations for attempted crimes and continuities fall within the trial judge's discretionary power and cannot be challenged unless arbitrary or illogical. Since the lower court provided sufficient motivation referencing statutory elements and used appropriate terminology like 'congruous penalty,' the appeal lacked the necessary grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.; Art. 133 c.p.: Sentencing determinations regarding attempted crimes and continuities are subject to judicial discretion and are inadmissible on appeal unless the reasoning is arbitrary or manifestly illogical, requiring only sufficient motivation rather than exhaustive detail when penalties fall below the average statutory range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGGIO GIUSEPPE nato a NOTO il 25/03/1961 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Paggio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, peraltro genericamente, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base per il delitto tentato, che in relazione agli aumenti per la continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3, con applicazione del c.d. metodo sintetico in relazione alla valutazione del tentativo, Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6