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Ordinanza — n. 12539/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of external continuation due to insufficient specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked concrete specificity and failed to meaningfully engage with the appellate court's detailed reasoning. The appellant argued that the lower court erred in not recognizing 'external continuation' of the criminal design, yet the court found the appeal did not sufficiently challenge the factual findings regarding the unity of the criminal plan. Consequently, the court ruled that the lower judges' assessment was properly motivated and thus not subject to revision, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging lack of external continuation of a criminal design is inadmissible if it fails to provide concrete specificity and does not meaningfully confront the extensive and logical reasoning provided by the court of appeal regarding the unity of the criminal plan.

Parole chiave

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external continuation criminal design unity of criminal plan lack of concrete specificity inadmissible appeal factual assessment by lower court divieto di costruzione di diritto pubblico segno di dominio pubblico costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D'Andrea
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini
270074; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
275420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLE' DANIELE nato a TARANTO il 24/11/1981 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Blè; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della cosiddetta "continuazione esterna", è privo di concreta specificità e non si confronta in alcun modo con l'ampia, logica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello sul motivo di appello proposto, reiterato in termini sostanzialmente identici in questa sede; che, invero, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6