Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Di Somma inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings regarding criminal liability and the denial of mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because they lacked concrete specificity and were manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: Appeals must demonstrate concrete specificity regarding factual errors; arguments merely prefiguring alternative fact-finding or claiming manifestly unfounded conclusions without identifying specific procedural violations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of concrete specificity manifestly unfounded criminal liability mitigating circumstances procedimento antisovvenzioni attenuazione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SOMMA GIUSEPPE nato a CERCOLA il 21/02/1970 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Di Somma; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in ragione della grossolanità della contraffazione e della mancanza di reale prova quanto alla condotta ascritta, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); ritenuto che il secondo motivo in particolare, inerente al coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale (si veda pag. 2); osservato che anche l'ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso