Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability qualification under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mauro Fogli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fogli challenged the Bologna Court of Appeal's finding of criminal liability, arguing for a different factual reconstruction and evaluation of evidence. The court rejected these arguments as lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, noting they merely sought a re-evaluation of facts rather than identifying specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 640, 61, n. 7 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding the qualification of legal facts or the assessment of evidence, as generic complaints without precise references to the lower court's reasoning do not constitute a valid ground for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGLI MAURO nato a FERRARA il 01/02/1962 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fogli Mauro; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica ed accertamento della responsabilità (quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri ed alla considerazione delle allegazioni documentali della difesa), sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai gìudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 640, 61, n. 7, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano quanto alla chiara considerazione dei motivi proposti e della documentazione allegata pag. 3 e seg. e quanto alla affermazione di responsabilità pagg. 5 e 6 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generìche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso